L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 33 Cost. – Libertà dell’arte, della scienza e dell’insegnamento
💡 Ratio Legis
Garantisce la libertà dell’arte, della scienza e del relativo insegnamento, affida allo Stato le norme generali sull’istruzione e l’istituzione di scuole statali, riconosce il diritto di enti e privati di istituire proprie scuole senza oneri per lo Stato, disciplina la parità scolastica, l’esame di Stato e l’autonomia delle istituzioni di alta cultura.
Esempio Concreto
Un ricercatore universitario che sviluppi liberamente una teoria scientifica, anche controversa, senza dover sottostare a direttive di contenuto da parte dell’autorità pubblica, esercita la libertà di scienza qui garantita.
Giurisprudenza
Corte Costituzionale, giurisprudenza consolidata: la libertà dell’arte e della scienza copre sia l’attività di ricerca sia la libertà di insegnamento, e l’autonomia delle università trova qui il proprio fondamento costituzionale, nei limiti stabiliti dalla legge statale.
Schema
Arte, scienza e relativo insegnamento -> liberi; istruzione -> norme generali statali + scuole statali di ogni ordine e grado; enti e privati -> diritto di istituire scuole, senza oneri per lo Stato; scuole parificate -> piena libertà e trattamento equipollente; passaggi tra gradi scolastici e abilitazioni professionali -> esame di Stato; alta cultura, università, accademie -> ordinamenti autonomi nei limiti di legge.