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Codice di procedura penale

Art. 33-bis c.p.p.

Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale

Testo dell'articolo

1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati: a) delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise; b) delitti previsti dal capo I dei titolo II del libro II del codice penale , esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335; c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 416-ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 433-bis, secondo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, numero 2, 513- bis, 564, da 600-bis a 600-sexies puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-bis, 609-quater e 644 del codice penale ; d) reati previsti dal Titolo XI del libro V del codice civile , nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati; e) delitti previsti dall' articolo 1136 del codice della navigazione ; f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 ; g) delitti previsti dagli articoli 216 , 223 , 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati; h) delitti previsti dall' articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 , ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 in materia di associazioni di carattere militare; i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645 , attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione; i-bis) delitti previsti dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 . (( l) delitto previsto dall' articolo 593-ter del codice penale ; )) 2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell'articolo 33-ter, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, anche nell'ipotesi del tentativo. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.

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