Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
💡 Ratio Legis
Garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata e comunque sufficiente per un’esistenza libera e dignitosa (funzione insieme corrispettiva e sociale della retribuzione), rimanda alla legge la durata massima della giornata lavorativa, e sancisce il diritto irrinunciabile al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite.
Esempio Concreto
Un contratto di lavoro che preveda una retribuzione talmente esigua da non consentire un’esistenza dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia è suscettibile di essere corretto dal giudice sulla base del parametro costituzionale di proporzionalità e sufficienza qui previsto, anche in assenza di un contratto collettivo applicabile.
Giurisprudenza
Giurisprudenza di legittimità costante utilizza il parametro costituzionale della retribuzione proporzionata e sufficiente come criterio per la determinazione giudiziale della giusta retribuzione, anche facendo riferimento ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva di settore.
Schema
Lavoratore -> retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, e comunque sufficiente per un’esistenza libera e dignitosa; giornata lavorativa -> durata massima fissata dalla legge; riposo settimanale e ferie annuali retribuite -> diritti irrinunciabili.