Art. 37 Cost. – Parità di diritti della donna lavoratrice e tutela dei minori

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale, adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

💡 Ratio Legis
Sancisce la parità di diritti e di retribuzione tra donna lavoratrice e uomo a parità di lavoro, impone condizioni di lavoro compatibili con la funzione familiare e una protezione speciale per madre e bambino, e affida alla legge la fissazione dell’età minima per il lavoro salariato, con tutela speciale del lavoro minorile.

🔍 Esempio Concreto
Un contratto collettivo che preveda una retribuzione inferiore per una lavoratrice rispetto a un lavoratore che svolga mansioni identiche sarebbe direttamente in contrasto con il principio di parità retributiva qui sancito.

⚖️ Giurisprudenza
Giurisprudenza costituzionale ha progressivamente rafforzato, anche alla luce del diritto europeo, il principio di parità sostanziale tra uomo e donna nel lavoro, ritenendo illegittime le discriminazioni retributive fondate sul sesso.

📊 Schema
Donna lavoratrice -> stessi diritti e, a parità di lavoro, stessa retribuzione dell’uomo; condizioni di lavoro -> compatibili con la funzione familiare, con speciale protezione di madre e bambino; età minima per il lavoro salariato -> fissata dalla legge; lavoro minorile -> tutela speciale e parità retributiva a parità di lavoro.