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Codice di procedura penale

Art. 381 c.p.p.

Arresto facoltativo in flagranza

Testo dell'articolo

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti: a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall' articolo 316 del codice penale ; b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale ; c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall' articolo 336 comma 2 del codice penale ; d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale ; e) corruzione di minorenni prevista dall' articolo 530 del codice penale ; f) lesione personale prevista dall' articolo 582 del codice penale ; f-bis) violazione di domicilio prevista dall' articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale ; g) furto previsto dall' articolo 624 del codice penale ; h) danneggiamento aggravato a norma dell' articolo 635 comma 2 del codice penale ; i) truffa prevista dall' articolo 640 del codice penale ; l) appropriazione indebita prevista dall' articolo 646 del codice penale ; l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale , anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice; m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110 ; m-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 18 FEBBRAIO 2015, N. 7 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 2015, N. 43 ; m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall' articolo 495 del codice penale ; m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall' articolo 495-ter del codice penale ; m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali o nautiche gravi o gravissime previsto dall' articolo 590-bis, secondo , terzo , quarto e quinto comma, del codice penale ; ((m-sexies) porto di armi per cui non è ammessa licenza, di cui all' articolo 4-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110 )) 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà. 4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto. 4-bis. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.

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