Art. 42 Cost. – Proprietà pubblica e privata; funzione sociale

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

💡 Ratio Legis
Riconosce e garantisce la proprietà privata rimettendone alla legge modi di acquisto, godimento e limiti in funzione sociale, ammette l’espropriazione per motivi di interesse generale solo nei casi di legge e salvo indennizzo, e affida alla legge la disciplina della successione legittima e testamentaria.

🔍 Esempio Concreto
L’espropriazione di un terreno privato per realizzare una strada pubblica è legittima solo se prevista dalla legge, giustificata da motivi di interesse generale e accompagnata da un indennizzo in favore del proprietario.

⚖️ Giurisprudenza
Giurisprudenza costituzionale costante richiede che l’indennizzo espropriativo costituisca un serio ristoro per il proprietario, non meramente simbolico, pur senza dover necessariamente coincidere con il valore di mercato del bene.

📊 Schema
Proprietà -> pubblica o privata; proprietà privata -> riconosciuta e garantita dalla legge, con limiti in funzione sociale; espropriazione -> solo nei casi di legge, per interesse generale e salvo indennizzo; successioni -> norme e limiti stabiliti dalla legge.