Vai al contenuto
LexTime
Indice completo
Codice di procedura penale

Art. 42 c.p.p.

Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione

Testo dell'articolo

1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento. 2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.

Un'email a settimana

Aggiornamenti normativi, nuove sentenze e strumenti legali direttamente nella tua casella. Niente spam.