Art. 43 Cost. – Imprese di preminente interesse generale

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

💡 Ratio Legis
Consente alla legge, per fini di utilità generale, di riservare in origine o trasferire mediante espropriazione indennizzata allo Stato, a enti pubblici o a comunità di lavoratori o utenti, imprese relative a servizi pubblici essenziali, fonti di energia o situazioni di monopolio, purché di preminente interesse generale.

🔍 Esempio Concreto
La storica nazionalizzazione dell’energia elettrica, con il trasferimento delle imprese elettriche private a un ente pubblico nazionale dietro indennizzo, costituisce l’applicazione più nota del meccanismo previsto da questa disposizione.

⚖️ Giurisprudenza
Giurisprudenza costituzionale richiede il rigoroso rispetto dei presupposti indicati dalla norma (utilità generale, categorie di imprese qualificate, indennizzo), trattandosi di uno strumento eccezionale di intervento pubblico nell’economia.

📊 Schema
Servizi pubblici essenziali, fonti di energia o monopoli di preminente interesse generale -> possibile riserva originaria o trasferimento per legge allo Stato, a enti pubblici o a comunità di lavoratori/utenti, mediante espropriazione e salvo indennizzo.