Vai al contenuto
LexTime
Indice completo
Codice di procedura penale

Art. 46 c.p.p.

Richiesta di rimessione

Testo dell'articolo

1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti. 2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale. 3. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni. 4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta.

Un'email a settimana

Aggiornamenti normativi, nuove sentenze e strumenti legali direttamente nella tua casella. Niente spam.