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Codice di procedura penale

Art. 464-septies c.p.p.

Esito della messa alla prova

Testo dell'articolo

1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa. 2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il ((procedimento)) riprenda il suo corso.

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