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Codice di procedura penale

Art. 522 c.p.p.

Nullità della sentenza per difetto di contestazione

Testo dell'articolo

1. L'inosservanza delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullità. 2. La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante.

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