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Codice di procedura penale

Art. 535 c.p.p.

Condanna alle spese

Testo dell'articolo

1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali ((. . . )). 2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 )). 3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692. 4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130.

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