Art. 54 c.p.c.
Ordinanza sulla ricusazione
Testo dell'articolo
L'ordinanza che accoglie il ricorso designa il giudice che deve sostituire quello ricusato.
La ricusazione è dichiarata inammissibile, se non è stata proposta nelle forme e nei termini fissati nell'art. 52.
((Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore a euro 250)).
Dell'ordinanza è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi.
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Note di aggiornamento
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro.".
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AGGIORNAMENTO (101)
La Corte Costituzionale con sentenza 1-21 marzo 2002 n. 78 (in G.U. 1a s.s. 27/03/2002 n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54, terzo comma, del codice di procedura civile (Ordinanza sulla ricusazione), nella parte in cui prevede che l'ordinanza, che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione, "condanna" la parte o il difensore che l'ha proposta ad una pena pecuniaria, anziche' prevedere che "puo' condannare" la parte o il difensore medesimi ad una pena pecuniaria".
Spiegazione
Regola gli esiti dell'incidente di ricusazione: se accolta, l'ordinanza designa il giudice sostituto; se dichiarata inammissibile per vizi di forma o tardività, ne dichiara l'inammissibilità; in entrambi i casi di rigetto o inammissibilità il giudice provvede sulle spese e può (non deve più, dopo l'intervento della Corte costituzionale) condannare la parte ricusante a una pena pecuniaria; la cancelleria informa giudice e parti, che devono riassumere la causa entro il termine perentorio di sei mesi.
Esempio
Se l'istanza di ricusazione viene respinta perché infondata, il giudice che decide sulla ricusazione può, valutando le circostanze del caso, condannare la parte che l'ha proposta a una pena pecuniaria fino a 250 euro, oltre alle spese, ma non è più obbligato a farlo automaticamente in ogni caso di rigetto.
Giurisprudenza
Corte cost. n. 78/2002 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma di questo articolo nella parte in cui prevedeva che l'ordinanza di rigetto o inammissibilità "condanna" automaticamente la parte a una pena pecuniaria, anziché lasciare al giudice la facoltà discrezionale di farlo ("può condannare"), eliminando così l'automatismo sanzionatorio ritenuto lesivo del diritto di difesa.
Schema
- Accoglimento della ricusazione
- l'ordinanza designa il giudice sostituto
- Inammissibilità (vizi di forma/termini ex art. 52)
- dichiarata con ordinanza
- Rigetto o inammissibilità
- il giudice provvede sulle spese e può (facoltà discrezionale, dopo Corte cost. 78/2002) condannare il ricusante a pena pecuniaria fino a 250 euro
- Prosecuzione
- riassunzione della causa nel termine perentorio di 6 mesi