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Codice di procedura penale

Art. 54-ter c.p.p.

Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata

Testo dell'articolo

1. Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54-bis riguarda taluno dei reati indicati ((negli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,)) se la decisione spetta al procuratore generale presso la Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottati. (28)

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