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Codice di procedura civile

Art. 544 c.p.c.

Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato

Testo dell'articolo

Se il credito pignorato è garantito da pegno, s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice.

Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari.

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