Art. 55 Cost. – Composizione del Parlamento

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

💡 Ratio Legis
Configura il Parlamento secondo il modello del bicameralismo, composto da Camera dei deputati e Senato della Repubblica, e limita ai soli casi tassativamente previsti dalla Costituzione la riunione in seduta comune delle due Camere.

🔍 Esempio Concreto
L’elezione del Presidente della Repubblica avviene con il Parlamento riunito in seduta comune, integrato dai delegati regionali: è uno dei casi tassativi in cui le due Camere deliberano insieme anziché separatamente.

⚖️ Giurisprudenza
Il sistema italiano è tradizionalmente qualificato come bicameralismo paritario o perfetto: le due Camere hanno le stesse funzioni e la legge richiede l’approvazione di entrambe nel medesimo testo.

📊 Schema
Parlamento -> Camera dei deputati + Senato della Repubblica (bicameralismo paritario); seduta comune -> solo nei casi stabiliti dalla Costituzione.