Art. 56 Cost. – Camera dei deputati

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

💡 Ratio Legis
Disciplina l’elezione della Camera dei deputati a suffragio universale e diretto, fissando in quattrocento il numero dei deputati (di cui otto per la circoscrizione Estero) dopo la riforma costituzionale del 2020 sulla riduzione dei parlamentari, con eleggibilità a venticinque anni e ripartizione dei seggi proporzionale alla popolazione.

🔍 Esempio Concreto
Alle elezioni politiche successive alla riforma del 2020 la Camera è stata eletta nella composizione ridotta di quattrocento deputati, in luogo dei precedenti seicentotrenta, secondo la ripartizione proporzionale dei seggi qui prevista.

⚖️ Giurisprudenza
Il numero dei deputati è stato ridotto da seicentotrenta a quattrocento dalla legge costituzionale n. 1 del 2020, approvata a seguito di referendum costituzionale confermativo.

📊 Schema
Camera dei deputati -> elezione a suffragio universale e diretto; deputati -> quattrocento, di cui otto nella circoscrizione Estero; eleggibilità -> venticinque anni compiuti; seggi -> ripartiti tra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione.