Art. 62 Cost. – Riunione delle Camere

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.

💡 Ratio Legis
Assicura l’autonomia del Parlamento prevedendo due riunioni di diritto all’anno (primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre), la convocazione straordinaria su iniziativa del Presidente d’assemblea, del Presidente della Repubblica o di un terzo dei componenti, e la convocazione automatica dell’altra Camera in caso di riunione straordinaria di una.

🔍 Esempio Concreto
Se un terzo dei componenti di una Camera ne chiede la convocazione straordinaria durante un periodo di aggiornamento dei lavori, la Camera deve riunirsi, e per il principio di parallelismo è convocata di diritto anche l’altra.

⚖️ Giurisprudenza
Le riunioni di diritto garantiscono che il funzionamento del Parlamento non dipenda dalla volontà di alcun altro potere; la convocazione simultanea delle due Camere riflette il carattere paritario del bicameralismo italiano.

📊 Schema
Camere -> riunione di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e ottobre; convocazione straordinaria -> Presidente d’assemblea, Presidente della Repubblica o un terzo dei componenti; riunione straordinaria di una Camera -> convocazione di diritto anche dell’altra.