Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.
💡 Ratio Legis
Assicura l’autonomia del Parlamento prevedendo due riunioni di diritto all’anno (primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre), la convocazione straordinaria su iniziativa del Presidente d’assemblea, del Presidente della Repubblica o di un terzo dei componenti, e la convocazione automatica dell’altra Camera in caso di riunione straordinaria di una.
Esempio Concreto
Se un terzo dei componenti di una Camera ne chiede la convocazione straordinaria durante un periodo di aggiornamento dei lavori, la Camera deve riunirsi, e per il principio di parallelismo è convocata di diritto anche l’altra.
Giurisprudenza
Le riunioni di diritto garantiscono che il funzionamento del Parlamento non dipenda dalla volontà di alcun altro potere; la convocazione simultanea delle due Camere riflette il carattere paritario del bicameralismo italiano.
Schema
Camere -> riunione di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e ottobre; convocazione straordinaria -> Presidente d’assemblea, Presidente della Repubblica o un terzo dei componenti; riunione straordinaria di una Camera -> convocazione di diritto anche dell’altra.