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Codice di procedura penale

Art. 663 c.p.p.

Esecuzione di pene concorrenti

Testo dell'articolo

1. Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene. 2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 comma 4. 3. Il provvedimento del pubblico ministero è notificato al condannato e al suo difensore.

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