Art. 68 c.p.c.
Altri ausiliari
Testo dell'articolo
Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da se' solo.
Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.
Il giudice può sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica.
Spiegazione
Autorizza il giudice, il cancelliere e l'ufficiale giudiziario a farsi assistere, quando necessario per legge o per necessità contingente, da esperti di arti o professioni specifiche (geologi, ingegneri, veterinari, ecc.) e da persone idonee al compimento di atti che questi non possono compiere da soli (ad esempio, apertura di casseforti, ispezioni in luoghi pericolosi), nonché consente al giudice di delegare a notai compiti specifici e di chiedere sempre l'assistenza della forza pubblica per l'esecuzione di provvedimenti.
Esempio
In una causa su danno ambientale, il giudice nomina, oltre al consulente tecnico ambientale, un geologo per indagare sulle caratteristiche del suolo; in un procedimento di sequestro conservativo di merce in un magazzino, l'ufficiale giudiziario si fa assistere da un esperto di logistica per catalogare e conservare correttamente.
Giurisprudenza
La giurisprudenza qualifica questi 'altri ausiliari' come figure flessibili e strumentali al giudice, senza status professionale fisso come il consulente tecnico d'ufficio, proprio per permettere al giudice di adattarsi alle circostanze e alle necessità tecniche che emergono nel corso del giudizio.
Schema
- Ausiliari generici
- esperti in arti/professioni specifiche, persone idonee al compimento di atti che il giudice/cancelliere/uff. giudiziario non possono compiere
- Notai
- il giudice può commettere loro compiti specifici, se previsto dalla legge
- Forza pubblica
- il giudice può sempre richiederla per l'esecuzione di provvedimenti