Art. 7 Cost. – Rapporti tra Stato e Chiesa cattolica

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

💡 Ratio Legis
Sancisce la reciproca indipendenza e sovranità di Stato e Chiesa cattolica nei rispettivi ordini (quello temporale e quello spirituale), costituzionalizzando i Patti Lateranensi come fonte dei loro rapporti, con un procedimento di modifica bilaterale semplificato rispetto alla revisione costituzionale ordinaria.

🔍 Esempio Concreto
Le modifiche concordate tra Stato italiano e Santa Sede nell’Accordo di Villa Madama del 1984, che ha aggiornato il Concordato del 1929, sono state introdotte proprio secondo il meccanismo semplificato previsto da questo articolo, senza ricorrere al procedimento di revisione costituzionale.

⚖️ Giurisprudenza
Corte Costituzionale, sentenza n. 203/1989: ha qualificato il principio di laicità dello Stato come uno dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale, nell’ambito dei rapporti tra Stato e confessioni religiose.

📊 Schema
Stato e Chiesa cattolica, ciascuno nel proprio ordine -> indipendenza e sovranità reciproche; rapporti regolati dai Patti Lateranensi -> modifiche bilaterali senza revisione costituzionale.