Art. 70 Cost. – Funzione legislativa

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

💡 Ratio Legis
Attribuisce la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, consacrando il bicameralismo paritario: ogni legge richiede l’approvazione dello stesso identico testo da parte di Camera e Senato.

🔍 Esempio Concreto
Un disegno di legge approvato dalla Camera con modifiche rispetto al testo votato dal Senato deve tornare al Senato (la cosiddetta navetta) finché entrambe le Camere non approvino il medesimo testo.

⚖️ Giurisprudenza
Il bicameralismo paritario italiano, in cui nessuna Camera prevale sull’altra nella funzione legislativa, è un tratto distintivo dell’ordinamento; i tentativi di riforma in senso differenziato non sono giunti ad approvazione definitiva.

📊 Schema
Funzione legislativa -> esercitata collettivamente da Camera e Senato; legge -> richiede l’approvazione del medesimo testo da parte di entrambe le Camere.