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Codice di procedura penale

Art. 706 c.p.p.

Ricorso per cassazione

Testo dell'articolo

1. Contro la sentenza della corte di appello può essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore, dal procuratore generale e dal rappresentante dello stato richiedente. ((La corte decide entro sei mesi dal ricevimento del ricorso.)) 2. Nel giudizio davanti alla corte di cassazione si applicano le disposizioni dell'articolo 704.

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