Art. 720 c.p.p.
Domanda di estradizione
Testo dell'articolo
1. Il ((Ministro della giustizia)) è competente a domandare a uno stato estero l'estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tal fine il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al ((Ministro della giustizia)) , trasmettendogli gli atti e i documenti necessari. 2. L'estradizione può essere domandata di propria iniziativa dal ministro di grazia e giustizia. 3. Il ((Ministro della giustizia)) può decidere di non presentare la domanda di estradizione o di differirne la presentazione ((, quando la richiesta può pregiudicare la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato,)) dandone comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente. 4. Il ((Ministro della giustizia)) è competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo stato estero per concedere l'estradizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. L'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate. 5. Il ((Ministro della giustizia)) può disporre, al fine di estradizione, le ricerche all'estero dell'imputato o del condannato e domandarne l'arresto provvisorio.