Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da questa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
💡 Ratio Legis
Fissa il termine ordinario di un mese per la promulgazione presidenziale delle leggi, consente un termine più breve in caso di dichiarazione d’urgenza da parte di entrambe le Camere, e stabilisce la regola generale della vacatio legis di quindici giorni tra pubblicazione ed entrata in vigore, derogabile dalla legge stessa.
Esempio Concreto
Una legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale il primo giorno del mese entra in vigore, salvo diversa previsione, il sedicesimo giorno successivo, secondo la regola generale della vacatio legis qui stabilita.
Giurisprudenza
La promulgazione presidenziale, distinta dalla pubblicazione, è atto dovuto salvo l’esercizio del potere di rinvio motivato previsto dall’articolo successivo; il termine di un mese può essere abbreviato solo con dichiarazione d’urgenza a maggioranza assoluta di entrambe le Camere.
Schema
Legge approvata -> promulgazione del Presidente della Repubblica entro un mese (termine abbreviabile per urgenza dichiarata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere); pubblicazione -> subito dopo la promulgazione; entrata in vigore -> quindicesimo giorno successivo, salvo termine diverso.