Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
💡 Ratio Legis
Attribuisce al Presidente della Repubblica un potere di rinvio (veto sospensivo) esercitabile una sola volta per ciascuna legge, con messaggio motivato alle Camere, superabile con una nuova approvazione parlamentare che rende obbligatoria la promulgazione.
Esempio Concreto
Se il Presidente della Repubblica rinvia alle Camere una legge ritenuta in contrasto con principi costituzionali e il Parlamento la riapprova senza modifiche, il Presidente non può rinviarla una seconda volta e deve promulgarla.
Giurisprudenza
La prassi costituzionale riconosce al Presidente la possibilità di esercitare il rinvio anche per motivi di manifesta incostituzionalità o di evidente contraddittorietà del testo, oltre che di merito politico, trattandosi di potere di garanzia.
Schema
Prima della promulgazione -> Presidente della Repubblica può chiedere con messaggio motivato una nuova deliberazione alle Camere; nuova approvazione delle Camere -> promulgazione obbligatoria (veto sospensivo superabile una sola volta).