Art. 75 Cost. – Referendum abrogativo

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

💡 Ratio Legis
Disciplina il referendum abrogativo quale istituto di democrazia diretta, attivabile da cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, esclude alcune materie sensibili (tributi e bilancio, amnistia e indulto, ratifica di trattati), e richiede per la validità il quorum di partecipazione della maggioranza degli aventi diritto oltre alla maggioranza dei voti validi.

🔍 Esempio Concreto
Un comitato promotore che raccolga cinquecentomila firme autenticate di elettori può chiedere l’indizione di un referendum per abrogare, in tutto o in parte, una legge ordinaria non rientrante tra le materie escluse da questa disposizione.

⚖️ Giurisprudenza
Corte Costituzionale, giurisprudenza costante: verifica l’ammissibilità dei quesiti referendari anche oltre le esclusioni testuali, elaborando ulteriori limiti impliciti (ad esempio l’omogeneità del quesito e l’esistenza di una normativa costituzionalmente necessaria).

📊 Schema
Abrogazione totale o parziale di legge o atto avente valore di legge -> referendum su richiesta di cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali; materie escluse -> tributi/bilancio, amnistia/indulto, ratifica di trattati; validità -> quorum di partecipazione della maggioranza degli aventi diritto + maggioranza dei voti validi.