È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
💡 Ratio Legis
Disciplina il referendum abrogativo quale istituto di democrazia diretta, attivabile da cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, esclude alcune materie sensibili (tributi e bilancio, amnistia e indulto, ratifica di trattati), e richiede per la validità il quorum di partecipazione della maggioranza degli aventi diritto oltre alla maggioranza dei voti validi.
Esempio Concreto
Un comitato promotore che raccolga cinquecentomila firme autenticate di elettori può chiedere l’indizione di un referendum per abrogare, in tutto o in parte, una legge ordinaria non rientrante tra le materie escluse da questa disposizione.
Giurisprudenza
Corte Costituzionale, giurisprudenza costante: verifica l’ammissibilità dei quesiti referendari anche oltre le esclusioni testuali, elaborando ulteriori limiti impliciti (ad esempio l’omogeneità del quesito e l’esistenza di una normativa costituzionalmente necessaria).
Schema
Abrogazione totale o parziale di legge o atto avente valore di legge -> referendum su richiesta di cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali; materie escluse -> tributi/bilancio, amnistia/indulto, ratifica di trattati; validità -> quorum di partecipazione della maggioranza degli aventi diritto + maggioranza dei voti validi.