Art. 78 Cost. – Deliberazione dello stato di guerra

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

💡 Ratio Legis
Riserva al Parlamento la deliberazione dello stato di guerra e l’attribuzione al Governo dei poteri necessari a condurla, in coerenza con il principio del ripudio della guerra sancito dall’articolo 11 e con la riserva di funzioni fondamentali all’organo rappresentativo.

🔍 Esempio Concreto
L’eventuale delibera dello stato di guerra da parte delle Camere, mai adottata dal 1948 a oggi, comporterebbe l’attribuzione al Governo di poteri straordinari, diversi e ulteriori rispetto a quelli ordinari, nei limiti stabiliti dalla stessa delibera parlamentare.

⚖️ Giurisprudenza
Disposizione mai attuata nella storia repubblicana; la dottrina discute la sua applicabilità alle partecipazioni a operazioni militari internazionali che non integrino uno stato di guerra in senso tecnico-costituzionale.

📊 Schema
Stato di guerra -> deliberato dalle Camere; poteri necessari per condurla -> conferiti al Governo dalle Camere stesse.