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Codice di procedura civile

Art. 787 c.p.c.

Vendita di mobili

Testo dell'articolo

Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o ((il professionista delegato)) procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della vendita. ((116))

Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.

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Note di aggiornamento

AGGIORNAMENTO (116)

La L. 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."

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