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Codice di procedura civile

Art. 82 c.p.c.

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Testo dell'articolo

Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede lire un milione.((135))

Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.(72)(88)(90)

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Note di aggiornamento

AGGIORNAMENTO (72)

La L. 21 novembre 1991, n. 374 come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1 maggio 1995."

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AGGIORNAMENTO (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

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AGGIORNAMENTO (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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AGGIORNAMENTO (135)

Il D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, convertito con modificazioi dalla L. 17 febbraio 2012, n. 10 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 82, primo comma, le parole: «euro 516,46» sono sostituite dalle seguenti: euro 1.100".

Spiegazione

Regola il patrocinio processuale: davanti al giudice di pace (competente per cause minori) le parti possono stare personalmente se la causa non eccede un valore limite (storicamente basso, aggiornato nel tempo); negli altri casi, il patrocinio di un difensore (avvocato o procuratore legale) è obbligatorio, salvo che il giudice di pace autorizzi la parte a stare personalmente valutando natura ed entità della causa; davanti a tribunale, corte d'appello e cassazione, il patrocinio è sempre obbligatorio (con limitate eccezioni).

Esempio

Una causa di valore pari a 500 euro davanti al giudice di pace può essere trattata personalmente dalla parte senza difensore; una causa di 50.000 euro richiede invece un difensore patrocinante (avvocato), salvo che il giudice, valutando la natura della controversia, consenta alla parte di difendersi di persona (ad esempio, una causa facile di fatto ma economicamente rilevante); davanti al tribunale, il difensore è sempre obbligatorio, non ci sono eccezioni per valore.

Giurisprudenza

La giurisprudenza ha riconosciuto al giudice di pace un potere discrezionale nel concedere l'autorizzazione a stare personalmente per cause di valore elevato, valutando se la natura della controversia lo consenta (cause semplici su fatti già noti alle parti), e se vi è rischio di ingiustizia sostanziale; la tendenza moderna è verso l'obbligatorietà sempre maggiore del patrocinio, in ragione della complessità crescente del diritto processuale.

Schema

Giudice di pace
patrocinio facoltativo se la causa è sotto un valore limite (storicamente in lire/euro, aggiornato nel tempo), obbligatorio sopra tale valore salvo autorizzazione del giudice
Tribunale, corte d'appello, cassazione
patrocinio sempre obbligatorio (salvo eccezioni di legge)
Autorizzazione a stare personalmente
discrezionaria del giudice di pace, valuta natura ed entità della causa

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