Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
💡 Ratio Legis
Attribuisce al Presidente un potere di scioglimento anticipato delle Camere quale strumento di soluzione delle crisi politiche irrisolvibili in Parlamento, temperato dal parere non vincolante dei Presidenti delle Camere; il divieto nel semestre bianco previene l’uso strumentale del potere da parte di un Presidente uscente, salvo la deroga per sovrapposizione con la fine naturale della legislatura, introdotta dalla legge costituzionale n. 1 del 1991 per evitare vuoti di legislatura.
Esempio Concreto
Un Presidente della Repubblica il cui mandato settennale scada tra quattro mesi non può sciogliere le Camere invocando una crisi di governo, salvo che la legislatura in corso sia anch’essa prossima alla naturale scadenza, coincidendo il semestre bianco presidenziale con la fine della legislatura, secondo l’eccezione introdotta nel 1991.
Giurisprudenza
La dottrina costituzionalistica qualifica il potere di scioglimento come atto sostanzialmente presidenziale, ancorché controfirmato dal Presidente del Consiglio ai sensi dell’art. 89, essendo il Capo dello Stato a valutare, sentiti i Presidenti delle Camere, l’impossibilità di ricomporre la maggioranza parlamentare prima di ricorrere alle urne.
Schema
Titolare del potere -> Presidente della Repubblica. Presupposto procedurale -> parere (non vincolante) dei Presidenti di Camera e Senato. Limite ordinario -> divieto negli ultimi 6 mesi di mandato presidenziale (semestre bianco). Eccezione -> ammesso se il semestre bianco coincide, in tutto o in parte, con gli ultimi 6 mesi della legislatura (L. cost. 1/1991).