Art. 89 c.p.c.
Espressioni sconvenienti od offensive
Testo dell'articolo
Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.
Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa.
Spiegazione
Proibisce espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e discorsi processuale, e attribuisce al giudice il potere di ordinare la cancellazione di tali espressioni durante il procedimento (con ordinanza) e, nella sentenza finale, di condannare chi ha usato espressioni offensive a risarcire il danno (incluso quello non patrimoniale), se le espressioni non riguardano l'oggetto della causa stessa (in cui sarebbero qualificate diversamente, come critica dura ma legittima).
Esempio
Un difensore che negli scritti depositati descrive il controparte con termini ingiuriosi non correlati alla controversia (es., 'bugiardo patologico', 'criminale') può essere ordinato dal giudice di cancellarli; nella sentenza finale, il giudice può inoltre condannarlo al risarcimento per il danno morale sofferto dalla persona offesa.
Giurisprudenza
La giurisprudenza distingue tra espressioni 'sconvenienti' (poco adatte al linguaggio giudiziario) e 'offensive' (lesive dell'onore della persona), entrambe proibite; tuttavia, la critica dura su fatti rilevanti alla causa (anche se formulata in tono forte) non è offensiva nel senso di questo articolo, purché rimanga ancorata all'oggetto della controversia.
Schema
- Divieto
- espressioni sconvenienti od offensive negli scritti e discorsi in giudizio
- Potere del giudice
- ordinanza di cancellazione (durante il procedimento)
- Condanna risarcitoria
- nella sentenza, per espressioni offensive non riguardanti l'oggetto della causa, danno anche non patrimoniale