Art. 9 Cost. – Tutela del paesaggio, della cultura e dell’ambiente

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

💡 Ratio Legis
Eleva a principio fondamentale la promozione della cultura e della ricerca scientifica, la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, e – dopo la riforma costituzionale del 2022 – la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell’interesse delle generazioni future, oltre alla tutela degli animali affidata alla legge statale.

🔍 Esempio Concreto
Un vincolo paesaggistico apposto dall’amministrazione su un’area di particolare pregio naturalistico, che ne limita le possibilità edificatorie a tutela del paesaggio, trova qui il proprio fondamento costituzionale.

⚖️ Giurisprudenza
La Corte Costituzionale ha da tempo qualificato la tutela del paesaggio come valore primario e assoluto; con la riforma costituzionale del 2022 (L. cost. 1/2022) tale tutela e’ stata estesa espressamente anche ad ambiente, biodiversita’ ed ecosistemi nell’interesse delle future generazioni.

📊 Schema
Cultura e ricerca -> promozione; paesaggio e patrimonio storico-artistico -> tutela; ambiente, biodiversità, ecosistemi -> tutela nell’interesse delle future generazioni; tutela degli animali -> disciplinata dalla legge dello Stato.