Art. 93 Cost. – Giuramento del Governo

Pubblicato il Gennaio 14, 2026 da lextime

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

💡 Ratio Legis
Impone, specularmente a quanto previsto per il Presidente della Repubblica dall’art. 91, un atto solenne di investitura per i componenti del Governo, che segna il momento di assunzione effettiva delle funzioni e li vincola formalmente al rispetto della Costituzione e delle leggi dinanzi al Capo dello Stato.

🔍 Esempio Concreto
Subito dopo la firma del decreto di nomina, il nuovo Presidente del Consiglio ed i ministri si recano al Quirinale per prestare giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica; solo da questo momento il Governo entra formalmente in carica ed è abilitato a compiere gli atti propri della funzione, pur permanendo il precedente Governo negli affari correnti fino a tale passaggio.

⚖️ Giurisprudenza
La prassi costituzionale, in assenza di puntuali pronunce sul punto, individua nel giuramento non un requisito di validità della nomina già perfezionata con il decreto presidenziale, bensì la condizione per l’assunzione effettiva delle funzioni, analogamente a quanto ritenuto per il giuramento presidenziale ex art. 91.

📊 Schema
Soggetti -> Presidente del Consiglio + ministri. Momento -> prima di assumere le funzioni, dopo il decreto di nomina. Sede -> dinanzi al Presidente della Repubblica. Effetto -> assunzione effettiva della carica, fine del regime di prorogatio del Governo uscente per gli affari correnti.