Art. 228 c.p. – Liberta’ vigilata

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

La sorveglianza della persona in stato di liberta' vigilata e' affidata all'**Autorita' di pubblica sicurezza**.

Alla persona in stato di liberta' vigilata sono imposte dal giudice **prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati**.

Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate.

La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.

La liberta' vigilata non puo' avere durata inferiore a **un anno**.

Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali.

💡 Ratio Legis
Disciplina la libertà vigilata, la più diffusa tra le misure di sicurezza non detentive, che combina un controllo dell’autorità con un sostegno orientato al reinserimento sociale del soggetto.

🔍 Esempio Concreto
Una persona sottoposta a libertà vigilata è tenuta a rispettare specifiche prescrizioni relative al lavoro, alla residenza e ai rapporti con determinate persone, restando al contempo sotto l’assistenza e la sorveglianza dell’autorità di pubblica sicurezza.

⚖️ Giurisprudenza
La combinazione tra sorveglianza e assistenza, e non la sola vigilanza repressiva, caratterizza distintamente questa misura, orientata a facilitare concretamente il percorso di reinserimento del soggetto nella vita sociale e lavorativa.

📊 Schema
Libertà vigilata → sorveglianza e assistenza dell’autorità di pubblica sicurezza, con specifiche prescrizioni su lavoro, residenza, movimento e rapporti personali.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).