Art. 233 c.p. – Divieto di soggiorno in uno o piu’ Comuni o in una o piu’ Provincie

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero di un delitto commesso per motivi politici o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, puo' essere imposto il **divieto di soggiornare** in uno o piu' Comuni o in una o piu' Provincie, designati dal giudice.

Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a **un anno**.

Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e puo' essere ordinata inoltre la liberta' vigilata.

💡 Ratio Legis
Introduce una misura di sicurezza territorialmente limitativa, che vieta al soggetto di soggiornare in determinate zone, tipicamente quelle collegate al contesto in cui il reato è stato commesso o al rischio di recidiva.

🔍 Esempio Concreto
Un soggetto che ha commesso reati in un determinato ambiente criminale locale può essere sottoposto al divieto di soggiorno in quel Comune o in quella Provincia, per allontanarlo dal contesto che ha favorito la commissione del reato.

⚖️ Giurisprudenza
La misura del divieto di soggiorno, di applicazione più limitata rispetto ad altre misure di sicurezza, mira a recidere il legame territoriale tra il soggetto e l’ambiente che ha agevolato la sua condotta criminale, senza necessariamente incidere sulla sua libertà personale altrove.

📊 Schema
Divieto di soggiorno → vieta al soggetto di risiedere in uno o più Comuni o Province specificamente determinati, per il periodo stabilito dal giudice.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).