Art. 237 c.p. – ( (Cauzione di buona condotta).)

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

((La cauzione di buona condotta e' data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, ne' superiore a lire quattro milioni.

In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione di una garanzia mediante **ipoteca** o anche mediante **fideiussione solidale**.

La durata della misura di sicurezza non puo' essere inferiore a **un anno**, ne' superiore a **cinque**, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata)).

💡 Ratio Legis
Disciplina la cauzione di buona condotta, misura di sicurezza patrimoniale che vincola economicamente il soggetto a mantenere un comportamento corretto, pena la perdita della somma depositata o garantita.

🔍 Esempio Concreto
Un soggetto ritenuto socialmente pericoloso può essere obbligato a depositare presso la cassa delle ammende una somma determinata dal giudice, o a prestare una garanzia equivalente, quale impegno concreto verso la propria buona condotta futura.

⚖️ Giurisprudenza
Il meccanismo della cauzione, che fa leva su un interesse economico diretto del soggetto a comportarsi correttamente, rappresenta uno strumento preventivo meno invasivo rispetto alle misure personali, pur mantenendo un’efficacia deterrente concreta.

📊 Schema
Cauzione di buona condotta → deposito di una somma o prestazione di garanzia equivalente, quale impegno economico verso il mantenimento di un comportamento corretto.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).