Art. 24 c.p. – Multa

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma ((non inferiore a euro 50)), ((ne' superiore a euro 50.000)).

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice puo' aggiungere la multa ((da euro 50 a euro 25.000)).

💡 Ratio Legis
Individua la pena pecuniaria propria dei delitti, distinta dall’ammenda contravvenzionale, con un intervallo edittale che consente al giudice di adeguarla alla gravità del fatto.

🔍 Esempio Concreto
Un delitto punito con la sola multa da 1.000 a 5.000 euro comporta una sanzione economica, senza restrizione della libertà personale, determinata dal giudice entro quella forbice.

⚖️ Giurisprudenza
L’importo minimo e massimo della multa è stato più volte aggiornato nel tempo per adeguarlo alla svalutazione monetaria, restando comunque una pena distinta e non intercambiabile con l’ammenda contravvenzionale.

📊 Schema
Multa → pena pecuniaria per i delitti, da un minimo a un massimo stabiliti dalla legge, salvo importi speciali previsti da singole norme.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).