Art. 242 c.p. – Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, e' punito con l'**ergastolo**. Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva e' punito con la morte. ((5))

Non e' punibile chi, trovandosi, durante le ostilita', nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, e' considerato cittadino anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana.

Agli effetti della legge penale, sono considerati Stati in guerra contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti.

AGGIORNAMENTO (5): Sostituzione della pena di morte con l'ergastolo.

💡 Ratio Legis
Punisce il cittadino italiano che, in tempo di guerra, porta le armi contro lo Stato italiano, tutelando il dovere di fedeltà che lega il cittadino allo Stato di appartenenza in un contesto bellico.

🔍 Esempio Concreto
Un cittadino italiano che, arruolatosi nelle forze armate di uno Stato nemico, partecipi ad operazioni militari contro l’Italia commette il reato, che presuppone la qualifica di cittadino e lo stato di guerra.

⚖️ Giurisprudenza
Norma di matrice bellica, applicabile solo in presenza di uno stato di guerra formalmente dichiarato; la dottrina la inquadra tra i delitti che presuppongono la qualità di cittadino come elemento essenziale della fattispecie.

📊 Schema
Cittadino italiano + tempo di guerra + porto delle armi contro l’Italia → reato proprio, pena elevata per il disvalore del tradimento della fedeltà allo Stato.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).