Art. 243 c.p. – Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque tiene **intelligenze con lo straniero affinche' uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilita' contro lo Stato italiano**, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, e' punito con la reclusione non inferiore a **dieci anni**.

Se la guerra segue, si applica la pena di morte; se le ostilita' si verificano, si applica l'**ergastolo**. ((5))

AGGIORNAMENTO (5): Sostituzione della pena di morte con l'ergastolo.

💡 Ratio Legis
Sanziona chi tiene intelligenze con uno Stato straniero al fine di provocarne la guerra contro lo Stato italiano, anticipando la tutela penale a una fase preparatoria particolarmente pericolosa per la sicurezza nazionale.

🔍 Esempio Concreto
Chi fornisce a rappresentanti di un governo estero informazioni o assicurazioni finalizzate a incoraggiare un’azione bellica contro l’Italia risponde del reato, anche se il conflitto non si verifica poi concretamente.

⚖️ Giurisprudenza
Reato di pericolo che si consuma con la semplice condotta di intelligenza finalizzata allo scopo bellico, senza necessità che la guerra sia effettivamente dichiarata o iniziata.

📊 Schema
Intelligenza con Stato estero + scopo di provocare guerra contro l’Italia → reato di pericolo, a consumazione anticipata rispetto all’evento bellico.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).