Art. 246 c.p. – Corruzione del cittadino da parte dello straniero

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per se' o per altri, denaro o qualsiasi utilita', o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere **atti contrari agli interessi nazionali**, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da **tre a dieci anni** e con la multa da lire cinquemila a ventimila.

Alla stessa pena soggiace lo straniero che da' o promette il denaro o l'utilita'.

La pena e' aumentata:

1° se il fatto e' commesso in tempo di guerra;

2° se il denaro o l'utilita' sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.

💡 Ratio Legis
Punisce lo straniero che corrompe un cittadino italiano affinché commetta un fatto diretto a menomare gli interessi nazionali nei rapporti con uno Stato estero, tutelando le decisioni pubbliche da interferenze corruttive di matrice estera.

🔍 Esempio Concreto
Un agente di un governo straniero che offra denaro a un cittadino italiano per indurlo a compiere atti pregiudizievoli per la sicurezza o gli interessi nazionali nei rapporti internazionali integra la fattispecie.

⚖️ Giurisprudenza
Norma che anticipa la soglia di tutela penale alla fase corruttiva, colpendo il meccanismo di condizionamento economico esercitato da soggetti stranieri sui cittadini italiani in funzione antinazionale.

📊 Schema
Offerta o dazione corruttiva da parte di straniero + finalità antinazionale del cittadino corrotto → delitto contro la personalità dello Stato nella dimensione dei rapporti internazionali.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).