Art. 248 c.p. – Somministrazione al nemico di provvigioni

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque, **in tempo di guerra, somministra**, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano, e' punito con la reclusione non inferiore a **cinque anni**.

Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.

💡 Ratio Legis
Sanziona chi, in tempo di guerra, somministra al nemico provvigioni o altri mezzi utili al sostentamento delle sue forze, tutelando l’interesse dello Stato a impedire che risorse nazionali rafforzino la capacità bellica avversaria.

🔍 Esempio Concreto
Un imprenditore che, durante un conflitto, venda derrate alimentari o materiali strategici a soggetti riconducibili alle forze nemiche risponde del reato, a prescindere dal profitto personalmente conseguito.

⚖️ Giurisprudenza
La norma richiede la consapevolezza di fornire beni utilizzabili dal nemico, distinguendosi dalle ordinarie condotte di commercio lecite condotte in tempo di pace.

📊 Schema
Tempo di guerra + somministrazione di provvigioni al nemico → delitto contro gli interessi militari dello Stato in conflitto.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).