Art. 250 c.p. – Commercio col nemico

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, **in tempo di guerra** e fuori dei casi indicati nell'articolo 248, **commercia**, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, e' punito con la reclusione da **due a dieci anni** e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a lire diecimila.

💡 Ratio Legis
Punisce chi, in tempo di guerra e senza l’autorizzazione dello Stato, intrattiene rapporti commerciali con il nemico, tutelando l’interesse pubblico a impedire che scambi economici privati rafforzino, anche indirettamente, la capacità dell’avversario bellico.

🔍 Esempio Concreto
Un commerciante che continui a intrattenere rapporti d’affari con controparti situate nel territorio nemico, senza la necessaria autorizzazione statale, durante un conflitto in corso, risponde del reato.

⚖️ Giurisprudenza
Norma che richiede l’assenza di autorizzazione statale come elemento costitutivo, distinguendo il commercio penalmente illecito da eventuali scambi espressamente consentiti dallo Stato per ragioni umanitarie o diplomatiche.

📊 Schema
Tempo di guerra + rapporti commerciali col nemico privi di autorizzazione → delitto contro l’economia bellica nazionale.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).