Art. 254 c.p. – Agevolazione colposa

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Quando l'esecuzione del delitto preveduto dall'articolo precedente e' stata resa possibile, o soltanto agevolata, per **colpa** di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi e' punito con la reclusione da **uno a cinque anni**.

💡 Ratio Legis
Punisce chi, per colpa, agevola la commissione del delitto doloso di distruzione o sabotaggio di opere militari previsto dall’articolo precedente, ad esempio omettendo le cautele dovute nella custodia o sorveglianza di installazioni militari.

🔍 Esempio Concreto
Un addetto alla sorveglianza di un deposito militare che, lasciando colposamente incustodito l’accesso, consenta a terzi di introdursi e sabotare le opere ivi custodite, risponde di agevolazione colposa.

⚖️ Giurisprudenza
Norma che estende la responsabilità penale a titolo di colpa rispetto a un fatto doloso altrui, in ragione della particolare rilevanza dell’interesse protetto (sicurezza militare dello Stato).

📊 Schema
Condotta colposa di custodia o vigilanza + agevolazione non voluta della distruzione o del sabotaggio commesso da altri → responsabilità colposa autonoma, distinta dal delitto doloso principale.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).