Art. 257 c.p. – Spionaggio politico o militare

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Chiunque si procura, a **scopo di spionaggio politico o militare, notizie che… debbono rimanere segrete** e' punito con la reclusione non inferiore a **quindici anni**.

Si applica la pena di morte:

1° se il fatto e' commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;

2° se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

AGGIORNAMENTO (5): Sostituzione della pena di morte con l'ergastolo.

💡 Ratio Legis
Punisce chi procura notizie concernenti la sicurezza dello Stato per comunicarle a uno Stato estero o a soggetti operanti nel suo interesse, tutelando la riservatezza delle informazioni strategiche nazionali dalle attività di intelligence straniera.

🔍 Esempio Concreto
Chi raccoglie informazioni riservate su dispositivi di difesa nazionale per trasmetterle ai servizi di intelligence di un Paese estero commette il reato di spionaggio, tra i più gravi del Titolo per il suo diretto collegamento con interessi di potenze straniere.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie che rappresenta il nucleo classico dello spionaggio in senso proprio, distinguendosi dal semplice procacciamento (art. 256 c.p.) per la specifica finalità di comunicazione allo straniero.

📊 Schema
Notizia riservata per la sicurezza dello Stato + procacciamento finalizzato alla comunicazione a Stato estero o suo agente → delitto di spionaggio politico o militare.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).