Art. 259 c.p. – Agevolazione colposa

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

Quando l'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 e' stata resa possibile, o soltanto agevolata, per **colpa** di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, questi e' punito con la reclusione da **uno a cinque anni**.

Si applica la reclusione da **tre a quindici anni** se sono state compromesse la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Le stesse pene si applicano quando l'esecuzione dei delitti suddetti e' stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato.

💡 Ratio Legis
Punisce chi, per colpa, agevola la commissione dei delitti dolosi di procacciamento di notizie o di spionaggio previsti dagli articoli precedenti, ad esempio violando gli obblighi di riservatezza o di custodia relativi a informazioni riservate per la sicurezza dello Stato.

🔍 Esempio Concreto
Un dipendente pubblico che, per negligenza nella custodia di documenti riservati, ne consenta la sottrazione da parte di terzi poi utilizzati a fini di spionaggio, risponde di agevolazione colposa.

⚖️ Giurisprudenza
Norma omologa all’art. 254 c.p., che estende a titolo di colpa la responsabilità per l’agevolazione dei delitti dolosi contro la sicurezza informativa dello Stato previsti dagli articoli 256-258 c.p.

📊 Schema
Condotta colposa di custodia o riservatezza + agevolazione non voluta del procacciamento o dello spionaggio commesso da altri → responsabilità colposa autonoma.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).