Art. 260 c.p. – Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio

Pubblicato il Dicembre 24, 2025 da lextime

E' punito con la reclusione da **uno a cinque anni** chiunque:

1° si introduce **clandestinamente o con inganno in luoghi o zone… in cui e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato**;

2° e' colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimita', in **possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti** preveduti dagli articoli 256, 257 e 258;

3° e' colto in **possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie** indicate nell'articolo 256.

Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti e' commesso **in tempo di guerra**, la pena e' della reclusione da **tre a dieci anni**.

((Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresi', agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica)).

💡 Ratio Legis
Punisce l’introduzione clandestina o con inganno in luoghi militari o comunque interessati alla sicurezza dello Stato, nonché il possesso ingiustificato di mezzi tipicamente destinati all’attività di spionaggio, anticipando la tutela penale a condotte prodromiche rispetto allo spionaggio vero e proprio.

🔍 Esempio Concreto
Chi si introduce clandestinamente in un’installazione militare senza autorizzazione, oppure viene trovato in possesso ingiustificato di strumentazione atta alla captazione di comunicazioni riservate, risponde del reato anche in assenza di prova di un’effettiva attività di spionaggio.

⚖️ Giurisprudenza
Fattispecie di pericolo presunto, che consente l’intervento penale già nella fase preparatoria, senza attendere che si realizzi un’effettiva captazione o comunicazione di notizie riservate.

📊 Schema
Introduzione clandestina in luogo militare, oppure possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio → delitto di pericolo prodromico rispetto allo spionaggio.

⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti

Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.

📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
  1. Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
  2. La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
  3. La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
  4. Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
  5. Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).

Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).