Chiunque **rivela taluna delle notizie di carattere segreto** indicate nell'articolo 256 e' punito con la reclusione non inferiore a **cinque anni**.
Se il fatto e' commesso **in tempo di guerra**, ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena della reclusione non puo' essere inferiore a **dieci anni**.
Se il colpevole ha agito a **scopo di spionaggio politico o militare**, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell'**ergastolo**; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena di morte.((5))
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi **ottiene la notizia**.
Se il fatto e' commesso per **colpa**, la pena e' della reclusione da **sei mesi a due anni**, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da **tre a quindici anni** qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.
AGGIORNAMENTO (5): Sostituzione della pena di morte con l'ergastolo.
Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.
- Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
- La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
- La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
- Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
- Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).
Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).