Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato, si rende **infedele al mandato** e' punito, se dal fatto possa derivare nocumento all'interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a **cinque anni**.
💡 Ratio Legis
Punisce il pubblico ufficiale che, incaricato di trattare affari di interesse per lo Stato con altri Stati o loro rappresentanti, lo fa in modo infedele, nuocendo agli interessi nazionali che era chiamato a curare.
Esempio Concreto
Un diplomatico o funzionario incaricato di condurre una trattativa internazionale che, agendo con infedeltà, favorisca deliberatamente gli interessi della controparte estera a danno di quelli italiani, risponde del reato.
Giurisprudenza
Fattispecie che tutela la correttezza e la lealtà nell’esercizio di funzioni pubbliche aventi ad oggetto la cura di interessi statali nei rapporti internazionali, in cui il dovere di fedeltà assume rilevanza specifica per la delicatezza della materia trattata.
Schema
Incarico di trattare affari di Stato con l’estero + condotta infedele nell’esercizio dell’incarico + nocumento agli interessi nazionali → delitto contro la fedeltà nella cura di affari di Stato.
⏱️ Successione delle leggi nel tempo — verifica del tempus commissi delicti
Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.
📜 Confronta con il testo vigente oggi (Normattiva)
Come orientarsi (art. 2 c.p.)
- Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
- La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
- La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
- Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
- Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).
Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).