(Associazioni con finalita' di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico).
Chiunque **promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** e' punito con la reclusione da **sette a quindici anni**.
Chiunque **partecipa** a tali associazioni e' punito con la reclusione da **cinque a dieci anni**.
Ai fini della legge penale, la **finalita' di terrorismo** ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti **contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale**.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la **confisca** delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. ((256))
AGGIORNAMENTO (256): La condanna comporta la pena accessoria della **perdita della potesta' genitoriale** quando e' coinvolto un minore. Le pene sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione.
Art. 270-bis.1
(Circostanze aggravanti e attenuanti)
Per i reati commessi per **finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena e' **aumentata della meta'**, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.
Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, **non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti** rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
Per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, **dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori**, ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia e l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da **dodici a venti anni** e le altre pene sono diminuite da **un terzo alla meta'**.
Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma.
Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, **non e' punibile il colpevole** di un delitto commesso per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che **volontariamente impedisce l'evento** e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.
((Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre **d'ufficio**)).
Il testo pubblicato in questa pagina è quello vigente oggi. Se il fatto è stato commesso in passato, la versione applicabile può essere diversa (art. 2 c.p.). Individua prima la data rilevante, poi consulta il testo dell'epoca sulla fonte ufficiale.
- Il fatto non era previsto come reato alla data indicata → non è punibile: la legge penale non ha effetto retroattivo (art. 2, comma 1, c.p.; art. 25, comma 2, Cost.).
- La norma incriminatrice è stata poi abrogata (abolitio criminis) → la punibilità viene meno anche dopo la condanna definitiva, con cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali (art. 2, comma 2, c.p.).
- La norma è stata modificata tra la data del fatto e il giudizio → si applica la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia già intervenuta sentenza irrevocabile (art. 2, comma 4, c.p.). Se la legge posteriore prevede la sola pena pecuniaria al posto di quella detentiva, la conversione opera anche dopo il giudicato (art. 2, comma 3, c.p.).
- Leggi eccezionali o temporanee → per i fatti commessi durante la loro vigenza si applicano comunque, senza retroattività favorevole (art. 2, comma 5, c.p.).
- Attenzione: il confronto tra versioni va fatto in concreto e considerando ciascuna legge nel suo complesso — non è consentito combinare i frammenti più favorevoli di leggi diverse (divieto della cosiddetta «terza legge»). Caso diverso è la dichiarazione di illegittimità costituzionale: non è successione di leggi e travolge anche il giudicato (art. 30, comma 4, L. 87/1953).
Strumento informativo: non costituisce parere legale. L'individuazione della norma applicabile al caso concreto richiede la valutazione di un professionista, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (art. 7 CEDU).